(1) I risultati complessivi della gestione della Provincia autonoma di Bolzano e dei propri enti strumentali e società controllate e partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
(2) Il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno, e presentato al Consiglio provinciale, per le conseguenti deliberazioni. 118)