(1) La vigilanza sugli organismi controllati e partecipati della Provincia è effettuata dalla Giunta provinciale per il tramite delle strutture dirigenziali competenti per materia a norma dell’Allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, ferma restando la vigilanza finanziaria sui bilanci degli enti funzionali di competenza della Ripartizione finanze. 111)