(1) Qualora riscontri irregolarità ed errori negli atti di accertamento delle entrate, di impegno della spesa e loro liquidazione, sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 36, 48 e 49, la Ripartizione provinciale Finanze provvede d'ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all’unità organizzativa proponente.
(2) In ogni altro caso la Ripartizione provinciale Finanze indica all’unità organizzativa proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto. Qualora l’unità organizzativa proponente insista, la Ripartizione provinciale Finanze dà ulteriore corso all’atto. 98)