(1) Per l'erogazione dei sussidi assistenziali e di altri pagamenti periodici la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a provvedervi mediante l'emissione di assegni in conto corrente postale.
(2) A tale scopo vengono accesi presso l'ufficio dei conti correnti postali uno o più conti relativi ai diversi servizi che si intendono gestire secondo quanto previsto dalla presente legge.
(3) Su ciascun conto acceso, all'inizio dell'esercizio viene effettuato un versamento di acconto. Nel corso dell'esercizio il conto può essere alimentato secondo il fabbisogno, su accertamento della Ripartizione Finanze e bilancio.
(4) 96)
(5) I dati relativi agli assegni restituiti dall'ufficio dei conti correnti postali, che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati ai beneficiari, vengono comunicati alla ripartizione provinciale competente per la definizione delle rispettive pratiche.
(6) Per gli assegni non recapitati entro il secondo mese dall'emissione viene richiesto il riaccredito in conto. I sussidi a cui detti assegni si riferiscono possono essere riproposti per il pagamento.
(7) A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva il rendiconto annuale.97)