(1) Nell'ambito dei servizi previsti dall'ordinamento degli uffici della Provincia, sono istituiti servizi di cassa e di economato per provvedere alle spese indicate nell'apposito regolamento. 90)
(2) Ai servizi di cui al comma 1 è assegnato in via di anticipazione un fondo cassa, che costituisce limite massimo di spesa ed il cui saldo deve essere versato all’entrata del bilancio dell’Ente entro il termine dell’esercizio. 91)
(3) Ove le esigenze del servizio lo richiedano, contestualmente alla costituzione del fondo cassa, la Ripartizione provinciale Finanze può autorizzare l'incaricato del servizio economale all'utilizzo delle forme di pagamento previste dal conto corrente bancario appositamente aperto, intestato alla Provincia. 92)
(4) Alla nomina degli incaricati dei servizi economali provvede la Ripartizione provinciale Finanze, scegliendoli anche tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che, in relazione alle loro funzioni, operano in collegamento con la Provincia in specifiche competenze. 93)
(5) Gli incaricati del servizio di cassa e di economato sono soggetti alla vigilanza della Ripartizione finanze e bilancio e alla giurisdizione della Corte dei conti.
(6) I compiti rientranti nei servizi economali, le spese che possono effettuarsi con il fondo cassa, nonché le modalità e le condizioni di funzionamento dei servizi stessi sono stabiliti con apposito regolamento.