(1) Alla liquidazione delle spese provvedono i responsabili delle unità organizzative competenti.
(2) L'atto di liquidazione, unitamente alla documentazione giustificativa, è trasmesso alla Ripartizione provinciale Finanze per la verifica contabile, avente ad oggetto il rispetto di limiti, condizioni e modalità fissati nell'atto di impegno, nonché per l'emissione del titolo di pagamento.
(3) Qualora la liquidazione della spesa sia eseguita con procedura informatica, l’atto di liquidazione, munito di firma digitale, è immediatamente e automaticamente trasmesso per la verifica di cui al comma 2 alla Ripartizione provinciale Finanze. L’atto di liquidazione informatico è corredato di documentazione giustificativa digitalizzata e di una dichiarazione, firmata digitalmente dal responsabile dell’unità organizzativa competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione. Nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 65/bis sono disciplinate le necessarie modalità operative, ivi compresi i casi in cui la trasmissione della documentazione giustificativa può essere sostituita da forme di controllo a campione presso le unità organizzative liquidatrici. 85)