(1) È istituito il Comitato etico provinciale, quale organo consultivo indipendente dell’Amministrazione provinciale e competente per lo sviluppo di una cultura dell’etica in sanità; esso esprime pareri, raccomandazioni e formula le linee di indirizzo su questioni etiche emerse nell’attività sanitaria e nella ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento a singoli individui sia a gruppi sociali ed all’intera società.
(2) Il Comitato etico provinciale ha le seguenti competenze:
(3) La composizione, la nomina e le modalità di lavoro del Comitato etico provinciale sono definite con regolamento di esecuzione.
(4) Il mandato dei componenti del Comitato etico, compreso il presidente, dura tre anni ed è rinnovabile.
(5) Al presidente e al vicepresidente del Comitato etico provinciale spetta un’indennità di funzione. Il compenso per l’attività degli altri componenti del Comitato etico provinciale è corrisposto sotto forma di gettoni di presenza. L’ammontare dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinato dalla Giunta provinciale. 113)