(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la diffusione degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia.
(2) Gli standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali sul territorio provinciale, i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti, nonché l’istituzione di appositi organismi tecnici a supporto delle relative attività sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
(3) L’assessore provinciale alla salute rilascia le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalle disposizioni in materia di Interventi Assistiti con gli Animali.
(4) I Servizi di Igiene e sanità pubblica e il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige esercitano funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo, nell’ambito delle rispettive competenze. 108)