(1) L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue attraverso l'effettiva frequenza di un corso di formazione professionale ed il superamento dei corrispondenti esami finali.
(2) La Provincia organizza corsi teorici e pratici per la formazione dei maestri di sci, sia direttamente sia tramite la Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del collegio provinciale dei maestri di sci. 5)
(3) La Giunta provinciale, su proposta del collegio provinciale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81, determina i requisiti di ammissione all'esame di idoneità, la durata, la frequenza, i programmi e lo svolgimento dei corsi di formazione, i criteri e i programmi degli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale nonché la durata minima del tirocinio.6)
(4) I candidati possono sostenere gli esami in lingua italiana o tedesca. Possono essere organizzati anche corsi di formazione in lingua ladina.
(5) Gli esami di abilitazione sono sostenuti innanzi alle commissioni d'esame previste nell'articolo 7. Sono ammessi agli esami i candidati che hanno frequentato regolarmente i corsi e che hanno assolto il prescritto tirocinio professionale. I diplomi d'esame sono firmati dall'assessore o dall'assessora competente.7)
(6) I corsi di aggiornamento obbligatori per l'esercizio dell'attività professionale vengono svolti dalla Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci, in osservanza di quanto disposto dal comma 3. La Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci svolge altresì i corsi di aggiornamento non obbligatori, determinandone la durata, la frequenza e i programmi. 8)
(7) Lo svolgimento dei corsi di qualificazione e di specializzazione avviene in osservanza di quanto disposto dagli articoli 10 e 11.