(1) Il finanziamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 6, comma 2, per intero o in parte, è a carico del bilancio provinciale. La Giunta provinciale determina l'ammontare della compartecipazione del candidato, il quale provvederà al versamento della relativa quota direttamente all'incaricato della formazione; inoltre può erogare contributi e sovvenzioni al collegio provinciale dei maestri di sci per la sua attività istituzionale nonché alle organizzazioni professionali dei maestri di sci e alle scuole di sci per iniziative rivolte allo sviluppo del settore.
(2) Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l’erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta e la data di presentazione delle domande. 32)
(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni finanziari di spesa per la promozione e la gestione diretta di iniziative ai sensi della presente legge e per lo sviluppo del settore.