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i) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 51)
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 6 marzo 2001, n. 10.

Art. 16 (Autorizzazioni all'esercizio di una scuola di sci)

(1)  La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio provinciale corredata:

  1. di una copia dello statuto contenente la denominazione della scuola di sci; 19)
  2. di una riproduzione in scala delle eventuali insegne, emblemi o distintivi della scuola di sci;
  3. dello schema dei programmi di insegnamento;
  4. dell'indicazione della zona della scuola di sci;
  5. delle indicazioni circa l'ubicazione, la dimensione e l'attrezzatura dell'ufficio e degli eventuali punti di iscrizione per il pubblico;
  6. dell'indicazione del posto di raduno e del campo scuola;
  7. delle generalità del direttore della scuola di sci e dei maestri di sci, e relative qualifiche e specializzazioni professionali;
  8. 20)

(2)  Le scuole autorizzate sono obbligate a comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni al competente ufficio provinciale.

(3)  L'autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di infrazioni alle norme della presente legge.

(4)  L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia iniziato l'attività, nel caso di interruzione della stessa che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

(5)  L'autorizzazione all'esercizio di scuola di sci si estende all'impiego di ausili didattici, ivi compresi impianti di risalita mobili.

19)
La lettera a) dell'art. 16, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
20)
La lettera h) dell'art. 16, comma 1, è stata abrogata dall'art. 14, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
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