(1) Agli effetti della presente legge, è considerata scuola di sci ogni organizzazione operante nel territorio provinciale, che si avvalga dell'attività coordinata di più maestri di sci per l'insegnamento delle tecniche e delle conoscenze degli sports da neve, anche con attrezzi sostitutivi degli sci, nonché per l'accompagnamento di clienti sugli sci.
(2) La scuola di sci è tenuta a garantire nelle relative discipline un'offerta possibilmente ampia di tutti i servizi.
(3) L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente. Avverso il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. 18)
(4) Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una scuola di sci devono essere date le ulteriori condizioni: