(1) I maestri di sci abilitati all’esercizio della professione nelle discipline di cui all’articolo 3, comma 1, e nelle qualificazioni e specializzazioni di cui all’articolo 10, comma 1, nonché gli assistenti di scuola di sci di cui all’articolo 3, comma 2, devono frequentare i corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dal collegio provinciale dei maestri di sci.17)
(2) In caso di mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui al comma 1, il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo professionale.
(3) La cancellazione dall'albo professionale non viene disposta in caso di impossibilità, per malattia o per causa di forza maggiore, di partecipazione al corso di aggiornamento.