(1) Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone estranee che esercitano presso gli enti di cui all'articolo 1 funzioni istituzionali in seno ad organi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali purché per legge, regolamento o contratto non debbano assumere in proprio il relativo rischio.