In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 161)
Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 27 novembre 2001, n. 49.

Art. 6 (Rappresentanza e difesa in giudizio e rimborso spese)         delibera sentenza

(1)  Gli enti di cui all'articolo 1 curano, su richiesta degli amministratori e del personale, comandato, incaricato o temporaneo o comunque in servizio, compreso il personale in rapporto di volontariato, la loro rappresentanza e difesa nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, tramite gli avvocati alle dipendenze degli stessi, salvo che sussista un conflitto di interessi.

(2) Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli enti di cui all’articolo 1, nell’autonomo rapporto intercorrente tra amministrazione e amministratori o dipendenti, rimborsano agli stessi, su richiesta, le spese legali, peritali e giudiziarie sostenute dagli stessi per la loro difesa in procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, promossi nei loro confronti per cause o in conseguenza di fatti, atti od omissioni connessi con il mandato e le funzioni esercitate, con l'espletamento del servizio e con l’adempimento dei compiti d’ufficio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione. Sono rimborsate anche le spese sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei suddetti procedimenti. Il rimborso delle predette spese avviene dietro presentazione delle relative parcelle regolarmente saldate e nella misura ritenuta congrua dall’Avvocatura della Provincia o, per gli altri enti, dalla corrispondente struttura, nel limite massimo dei parametri stabiliti dalle rispettive tariffe professionali.  7) 8)

(3)  Gli enti di cui all'articolo 1 possono concedere anticipi sulle spese di cui al comma 2 in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che gli amministratori e il personale si impegnino a restituire gli anticipi stessi in caso di accertamento della loro responsabilità amministrativa ed autorizzino gli enti stessi a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad essi spettanti, nei limiti di legge. Gli amministratori ed il personale già cessati dall'incarico o dal servizio devono presentare idonea garanzia bancaria.

(4)  Per ciascun grado del giudizio il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.

(5)  I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(6)  Nel caso di una responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 2, accertata dall'autorità competente, gli amministratori ed il personale sono tenuti a rimborsare all'ente le anticipazioni. Il relativo importo non può comunque superare, in caso di fatti od omissioni non commessi con dolo, l'importo di cui all'articolo 4, comma 1.

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
7)
L'art. 6, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, successivamente sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1, successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 30 luglio 2019, n. 6, e dall'art. 2, commi 1 e 2 della L.P. 11 gennaio 2021, n.1. Vedi anche l'art. 2, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
8)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 12, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che nella legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, aveva aggiunto il comma 7 dell'art. 2, così come l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActionArt. 1 (Oggetto)
ActionActionArt. 2 (Contenuto e limiti della responsabilità amministrativa)                            
ActionActionArt. 3 (Risarcimento del danno a terzi)                
ActionActionArt. 4 (Limite patrimoniale della responsabilità amministrativa)   
ActionActionArt. 5 (Obbligo di denuncia)         
ActionActionArt. 6 (Rappresentanza e difesa in giudizio e rimborso spese)        
ActionActionArt. 7 (Estensioni agli estranei svolgenti funzioni istituzionali)
ActionActionArt. 7/bis (Estensione alle consulenti e ai consulenti etici)
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9 (Modifiche di leggi provinciali)
ActionActionArt. 10 (Abrogazione di norme)
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionv) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico