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a) Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 131)
Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.
2)
La denominazione „altoatesini all'estero“ è stata sostituita dalla denominazione „emigrate ed emigrati sudtirolesi all'estero“, dall'art. 9, comma 6, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

Art. 3 (Agevolazioni)  

(1)  Alle organizzazioni e istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini, delle loro famiglie, dei discendenti e dei lavoratori frontalieri possono essere concessi contributi per porre in essere iniziative e provvedimenti sul territorio nazionale ed all'estero, diretti a favorire e rafforzare i rapporti delle   con la terra d'origine nonché la reciproca relazione e collaborazione e a mantenere le tradizioni e il legame culturale con la provincia di Bolzano. A tal fine possono essere concessi contributi per le attività delle organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per l'organizzazione e la partecipazione a corsi, seminari, soggiorni studio sul territorio nazionale e nel paese d'immigrazione, nonché per tutte le iniziative e misure idonee a rafforzare il legame con la terra d'origine, tra cui anche gemellaggi tra scuole, associazioni od istituzioni della provincia di Bolzano e le organizzazioni ed istituzioni . 2)

(2)  La Provincia può, direttamente o anche mediante organizzazioni e istituzioni idonee, far pervenire agli emigrati o alle loro organizzazioni informazioni sugli avvenimenti e sulla situazione economica, sociale, culturale e socio-politica in provincia di Bolzano.

(3)  Nell'ambito dei programmi di formazione e aggiornamento della Provincia possono essere adottati a favore delle persone che ritornano in provincia provvedimenti per la formazione e l'aggiornamento, nonché per il reinserimento nel mercato del lavoro.

(4)  L'apprendimento delle lingue provinciali - tedesco, italiano e ladino - viene incentivato tramite corsi di lingua offerti dalla Provincia stessa o da organizzazioni ed istituzioni da essa incaricate. Su domanda motivata può essere rimborsato fino al 50 per cento della spesa sostenuta per la partecipazione a corsi di lingua sul territorio nazionale o all'estero, qualora gli emigrati altoatesini non abbiano la possibilità di frequentare i corsi in provincia di Bolzano, purché si tratti di corsi di una delle tre lingue provinciali oppure di quella del paese d'immigrazione.

(5)  La Provincia può, tramite organizzazioni ed istituzioni idonee, prestare consulenza ed assistenza agli emigrati e ai lavoratori frontalieri sulle loro posizioni e sui loro obblighi previdenziali.

(6)  Le persone di cui all'articolo 2 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per le masserizie, i macchinari e gli strumenti di lavoro indispensabili per l'attività professionale. Tali spese sono rimborsate anche per i familiari ed i parenti, purché facciano parte del nucleo familiare. Su richiesta motivata di uffici consolari italiani può essere disposta l'anticipazione di tali spese. Si prescinde dal requisito della permanenza almeno triennale all'estero, qualora gli emigrati altoatesini rientrino definitivamente in provincia di Bolzano a causa di malattia professionale, di inabilità al lavoro o qualora versino in particolari condizioni di bisogno.

(7)  Le spese di traslazione delle salme di persone di cui all'articolo 2, comma 1, decedute all'estero, vengono rimborsate parzialmente.

2)
La denominazione „altoatesini all'estero“ è stata sostituita dalla denominazione „emigrate ed emigrati sudtirolesi all'estero“, dall'art. 9, comma 6, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
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