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d) Legge provinciale22 gennaio 2001, n. 11)
Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati" 2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
2)
Il titolo è stato prima modificato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 6 (Mangimi)   delibera sentenza

(1)  In caso di alimenti o di ingredienti di origine animale, gli animali destinati alla produzione degli alimenti non devono essere stati alimentati con mangimi contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli

  1. articoli 24 e 25 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure
  2. articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

(2)  Per un determinato arco di tempo minimo che precede la produzione degli alimenti gli animali non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell’allegato A sono riportati i periodi di tempo minimi prescritti per le varie specie animali. 8)

(3)  A questi animali non devono essere somministrati – tramite i mangimi – antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa o altre sostanze improprie; deve essere rispettata la composizione dei mangimi stabilita dalla Giunta provinciale. È comunque ammessa la somministrazione di antibiotici, ormoni o altri farmaci prescritti a fini terapeutici da un veterinario.

(4)  Per la contrassegnazione dei mangimi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando la seguente dicitura: “idoneo per la produzione di alimenti „non OGM”.   9) 10)

 

Allegato A (articolo 6, comma 2)

 

Specie animali

Periodo  minimo 11)

 

per equidi e bovini da carne

dodici mesi ed in ogni caso almeno tre quarti della loro vita

per piccoli ruminanti

sei mesi

per suini

quattro mesi

per animali da latte

tre mesi 11)

per pollame da carne accasato entro i primi tre giorni di vita

dieci settimane

per pollame per la produzione di uova

sei settimane

 

massimeDelibera 20 giugno 2011, n. 932 - Determinazione della composizione dei mangimi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1 (modificata con delibera n. 1194 del 20.11.2018 e delibera n. 928 del 02.11.2021)
8)
L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
9)
L'art. 6 è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e poi dall'art. 18, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
10)
L'art. 6, comma 4 è stato così modificato dall'art. 14, comma 3, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
11)
Nell'allegato A la parola "periodo" è stata sostituita dalla parola "Periodo minimo" e le parole "due settimane" dalle parole "tre mesi", dall'art. 14, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
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