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a) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 91)
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.

Art. 6 (Anagrafe degli animali di affezione)    delibera sentenza

(1)  Presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è istituita l’anagrafe degli animali di affezione, identificati ai sensi delle disposizioni vigenti.

(2)  L’identificazione e l’iscrizione in anagrafe possono avvenire o presso medici veterinari libero professionisti accreditati o presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(3)  Con l’iscrizione sono registrati i dati anagrafici del proprietario e/o del detentore. Nel caso di minori, interdetti o incapaci devono essere rilevati anche i dati di un genitore, del tutore o del curatore. Sono altresì registrati i dati identificativi degli animali.

(4)  A partire dal 1° gennaio 2022  per i cani devono essere registrati anche i dati relativi al profilo genetico. I costi sono a carico del proprietario o del detentore. Per i cani che a tale data sono già registrati, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2023. Le modalità di raccolta e di gestione dei dati relativi al profilo genetico vengono stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge. 9)

(5)  I cani considerati pericolosi sono iscritti in un’apposita sezione dell’anagrafe.

(6)  Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce quali cani debbano essere iscritti nella sezione di cui al comma 5 e le possibili misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose. 10)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni di cani potenzialmente pericolosi - Provvedimento riconducibile alla materia “ordine pubblico e sicurezza"
9)
L'art. 6, comma 4, è stato così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
10)
L'art. 6, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
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