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a) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 91)
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.

Art. 16 (Sanzioni amministrative)  

(1)  Fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato e l'eventuale diritto al risarcimento del danno subito, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

  1. da Euro 292 a Euro 874 chi abbandona o tortura animali, li costringe a lavorare nonostante l'età avanzata, la malattia o le ferite nonché chi maltratta gli animali durante il trasporto o arreca loro sofferenze e danno in altro modo o chi li uccide senza un motivo valido; 20)
  2. da Euro 874 a Euro 3.438 chi tortura animali a morte o chi li maltratta in modo che si renda necessaria una macellazione d'urgenza; 20) 
  3. da Euro 2.911 a Euro 5.821 chi fa commercio di animali al fine di sperimentazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia; 20) 
  4. da Euro 292 a Euro 1.048 chi infrange gli articoli 2, comma 3, e gli articoli 4, 10 ,11, 12, 13 e 14 ovvero le prescrizioni sulla custodia degli animali contenute nell'allegato alla presente legge; 20) 
  5. da Euro 292 a Euro 1.456 chiunque provoca o favorisce la diffusione di malattie degli animali, anche in violazione delle disposizioni in materia di polizia veterinaria; 20) 
  6. da Euro 292 a Euro 1.048 chi viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge. 20) 
  7. da 50,00 euro a 500,00 euro chi viola l’obbligo di non lasciare vagare i cani; 21)
  8. da 150,00 euro a 1.500,00 euro chi non consente il controllo del rispetto delle vigenti disposizioni protezionistiche sugli animali da lui detenuti. 22)

(2)  Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 vengono applicate con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, dal direttore del Servizio veterinario provinciale.

20)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 58, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
21)
La lettera g) è stata aggiunte dall'art. 14, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e successivamente così sostituita dall'art. 16, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
22)
La lettera g) è stata aggiunta dall'art. 14, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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