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a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)2)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
2)
Questa  Legge provinciale è stata abrogata ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera a), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12. Vedasi in particolare l'art. 71 (Disposizioni transitorie) e l'art. 72 ( Disposizioni sull'applicazione della legge)  della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.

Art. 19/septies (Associazione dei maestri professionali)

(1)  Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa.

(2)  I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:

  1. promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;
  2. promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;
  3. rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;
  4. gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei maestri professionali;
  5. informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l’attività professionale;
  6. gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.

(3)  Sono presupposti per l’iscrizione:

  1. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;
  2. il possesso dei diritti civili;
  3. il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;
  4. avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;
  5. non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

(4)  L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri. 41)

41)
L'art. 19/septies è stato inserito dall'art. 35, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
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