(1) “Tecnico/Tecnica del commercio” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:
- finalità dell’esame;
- ammissione all’esame;
- programma e struttura dell’esame;
- commissione d’esame;
- svolgimento dell’esame;
- valutazione e denominazione della qualificazione;
- riconoscimento di crediti formativi;
- corsi di preparazione.
(2) Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 6/bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, la qualificazione di “tecnico/tecnica del commercio” e il relativo esame corrispondono alla qualificazione e all’esame di “maestro/maestra” di cui al titolo I capo IV della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche.
(3) Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.
(4) L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico del commercio. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera h) del comma 1. 36)