(1) La nomina dei capi ripartizione avviene a tempo determinato con provvedimento del direttore generale per un periodo di cinque anni.
(2) La nomina a capo ripartizione può essere conferita dal direttore generale nel limite del 30% a persone estranee all'azienda speciale di riconosciuta esperienza e competenza almeno quadriennale, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti.
(3) Il direttore generale fa avviare un apposito procedimento di selezione se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una nomina ai sensi del comma 2.
(4) Sono ammessi alla selezione a capo ripartizione i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea richiesta per l'incarico e con un'anzianità di servizio di almeno due anni nella funzione di capo ufficio presso le aziende speciali unità sanitarie locali o altri enti.
(5) L'avviso di selezione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione indica la ripartizione o la ripartizione della dirigenza amministrativa del presidio ospedaliero da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i titoli di studio specifici, l'abilitazione professionale eventualmente richiesta e le modalità della prova.
(6) La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore amministrativo dell'azienda speciale unità sanitaria locale quale presidente e da due esperti nella materia con qualifica non inferiore a quella di capo ripartizione.
(7) La commissione predispone, previo colloquio ed esame dei curriculum professionali dei partecipanti alla selezione, l'elenco degli idonei con l'indicazione delle particolari attitudini dei candidati, che viene inviato al direttore generale.