(1) In sede di istituzione e prima applicazione dell'albo degli aspiranti dirigenti dell'azienda sanitaria di cui all'articolo 8/bis, vengono iscritti di diritto anche coloro che alla data di soppressione delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono titolari di un incarico dirigenziale nelle medesime, ad esclusione dei dirigenti reggenti non in possesso dei requisiti di legge per la copertura definitiva del posto. Nella lista sopra citata vengono iscritti di diritto anche coloro che risultano inseriti nell'albo degli aspiranti dirigenti dell'Amministrazione provinciale, limitatamente alla Ripartizione sanità. Sono iscritti di diritto nella sezione A dell'albo i titolari di un incarico dirigenziale quale Direttore di ripartizione o dirigente amministrativo di presidio ospedaliero. Sono iscritti di diritto nella sezione B dell'albo i titolari di un incarico dirigenziale quale Direttore d'ufficio.
(2) Per il conferimento degli incarichi dirigenziali non può essere espletata la procedura di selezione di cui agli articoli 7 e 8 o conferita la nomina di cui all'articolo 7, comma 2, qualora nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 8/bis, comma 1, siano iscritti dirigenti già in servizio nelle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico alla data di soppressione delle medesime e ai quali non sia stato conferito un incarico dirigenziale almeno equivalente a quello di cui erano titolari alla data della soppressione, previa verifica dell'idoneità professionale e del possesso dell'eventuale abilitazione professionale richiesta. Negli altri casi l'incarico dirigenziale viene conferito a un aspirante iscritto nella corrispondente sezione dell'albo o secondo le modalità di selezione o nomina di cui agli articoli 7 e 8.11)