(1) Al fine della determinazione dei contributi, le amministrazioni di appartenenza effettuano il calcolo sulla base del trattamento stipendiale teoricamente spettante al dipendente collocato in aspettativa senza assegni in seguito alla nomina in qualità di direttore generale o di direttore amministrativo presso l'azienda speciale unità sanitaria locale, comprensivo dell'indennità di funzione prevista per la struttura cui era preposto al momento del conferimento dell'incarico di direttore generale o direttore amministrativo.
(2) Tale disposizione si applica anche alle aspettative già in corso con effetto dalla data di collocamento in aspettativa.