(1) Il personale che all'entrata in vigore della presente legge è titolare dell'incarico di direttore di una ripartizione o di un ufficio ed è inquadrato nella nona, decima o undicesima posizione funzionale può optare per il passaggio alla ottava rispettivamente alla nona posizione funzionale con rapporto quinquennale rinnovabile entro i tre mesi successivi alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione stabilita in sede di contrattazione di comparto.
(2) Il personale di cui al comma 1 è confermato in prima applicazione della presente legge nella nomina a capo ripartizione o a capo ufficio per ulteriori cinque anni.