(1) Per la durata dell'esercizio di funzioni dirigenziali di capo ripartizione e di capo ufficio e dei loro sostituti spetta un'indennità di funzione mensile, anche in misura ridotta, in aggiunta al trattamento economico di posizione maturato, il cui ammontare è determinato a livello di contrattazione collettiva, attuandosi l'omogeneizzazione con il personale provinciale.