(1) Al personale con incarico di capo ufficio o capo ripartizione già inquadrato nella sesta, settima, ottava o nona posizione funzionale può essere attribuita, fino a diversa disciplina a livello di contrattazione collettiva, un'indennità da determinarsi secondo criteri da approvarsi dalla Giunta provinciale, tenendo conto della posizione rivestita e del numero del personale assegnato.
(2) Al personale con incarico di capo ufficio o capo ripartizione nominato per chiamata dall'esterno spettano il trattamento economico iniziale dell'ottava o della nona posizione funzionale, qualora sia richiesta l'abilitazione professionale, e, fino a diversa disciplina a livello di contrattazione collettiva, un'indennità determinata ai sensi del comma 1.
(3) In prima applicazione e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti incaricati quali capo ripartizione sono inquadrati nella posizione funzionale corrispondente ai dirigenti capo ripartizione che prestano servizio presso l'azienda speciale Unità sanitaria locale di appartenenza.8)