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z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 51)
Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 giugno 1998, n. 26.

Art. 16 (Norme transitorie in materia concorsuale)  

(1)  A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge i posti di nono e decimo livello delle piante organiche delle aziende sanitarie relativi al personale del ruolo sanitario medico e laureato non medico sono trasformati in posti di primo livello dirigenziale dei rispettivi profili professionali. Contestualmente il personale del ruolo sanitario già appartenente alle posizioni funzionali di dirigente corrispondenti al nono e decimo livello viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente di primo livello dirigenziale.

(2)  Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche: fascia a), corrispondente all'ex decimo livello economico e fascia b), corrispondente all'ex nono livello economico.

(2/bis)  I requisiti ed i criteri d'accesso al concorso pubblico di primo livello dirigenziale, fascia a) e fascia b), del ruolo sanitario sono disciplinati con regolamento.18) 

(3)  Dalla data dell'inquadramento ai sensi del comma 1 al dirigente di primo livello dirigenziale già appartenente alla posizione funzionale intermedia, pari al decimo livello, spetta il trattamento economico di fascia a). Dalla stessa data al personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, pari al nono livello, spetta il trattamento economico di fascia b).

(4)  Dalla data dell'inquadramento al personale con trattamento economico di fascia b) viene attribuito il trattamento economico di fascia a), a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso dell'anzianità di cinque anni di servizio effettivo, escluso il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento definitivo nella medesima disciplina. Il personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non è in possesso del predetto requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia a) a far data dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della specializzazione o dell'anzianità come sopra richiesta. Fino a tale data continuerà a percepire il trattamento economico di fascia b).

(5)  Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia il passaggio in fascia a) è consentito solo previo conseguimento della specializzazione nella medesima disciplina. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto con incarico a tempo determinato o con incarico di supplenza spetta il trattamento economico di fascia a) o di fascia b) alle condizioni previste per il personale di ruolo.

(6)  A far data dall'entrata in vigore della presente legge al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorsi pubblici ai quali possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini, abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente e siano in possesso dell'attestato di conoscenza di lingua italiana e di lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito alla posizione da ricoprire, nonché dei requisiti generali stabiliti dalla normativa in vigore. Al personale assunto ai sensi del presente comma spetta il trattamento economico di fascia a).

(7)  Per la durata di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai concorsi pubblici per l'accesso alla 1ª dirigenza del ruolo sanitario banditi nella disciplina può partecipare anche il personale in possesso dei requisiti per le posizioni funzionali iniziali del ruolo sanitario di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e 12 maggio 1988, n. 19. I posti vacanti vengono coperti prioritariamente con il personale avente i requisiti di cui al comma 6. Al personale assunto mediante concorso anche senza il requisito del diploma di specializzazione viene attribuito il trattamento economico di fascia b). Allo stesso personale dal primo giorno del mese successivo al conseguimento del diploma di specializzazione nella disciplina o di maturazione di cinque anni di anzianità di servizio nella disciplina viene attribuito il trattamento economico di fascia a). Ai fini del presente comma e di quanto previsto dai commi 4 e 5, le fasce retributive a) e b) sono conservate anche oltre il termine indicato al comma 2.19) 

(8)  Con l'entrata in vigore della presente legge gli assistenti in formazione di ruolo sono a domanda inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza che tengono conto del servizio già prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti.

(9)  I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la posizione funzionale di cui all'articolo 43 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, per i quali non siano iniziate le prove d'esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti di tale posizione funzionale.

(10)  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli incarichi dirigenziali riferiti a settori o moduli organizzativi sono conferiti dal Direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali dei dirigenti di primo livello. I settori e i moduli organizzativi sono istituiti dal Direttore generale secondo indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale. Dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

(11)  Ai fini del completamento della formazione manageriale la Giunta provinciale fissa i criteri per il riconoscimento dei corsi di formazione manageriale istituiti dalla Provincia precedentemente all'attivazione dei corsi di cui all'articolo 15/bis.20) 

18)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.
19)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.
20)
Il comma 11 è stato aggiunto dall'art. 37 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
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