(1) Presso la Ripartizione provinciale Sanità è istituita una commissione scientifica, la quale propone alla Giunta provinciale l'accreditamento, mediante attribuzione di un credito aggiornativo, dei corsi validi ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei candidati da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 7.
(2) La commissione è composta da:
(3) Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali.17)