(1) I corsi di formazione manageriale, i cui attestati costituiscono requisiti d'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario, sono indetti dalla Giunta provinciale con periodicità almeno biennale.
(2) I contenuti, la durata dei corsi, la metodologia delle attività didattiche ed il colloquio finale vengono fissati nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali.16)