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z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 51)
Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 giugno 1998, n. 26.

Art. 15 (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario)    delibera sentenza

(1)  La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.

(2)  Il personale medico e le altre professionalità sanitarie del primo livello dirigenziale svolgono le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale nella struttura di appartenenza.

(3)  Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello dirigenziale sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano in particolare al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza.

(4)  Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea per il corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini professionali, abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina, nonché siano in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

(5)  Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale nonché dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

(6) 14)

(7)  L'incarico di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario viene conferito, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dal Direttore generale sulla base del parere espresso da un'apposita commissione di esperti. La commissione di esperti è nominata dal Direttore generale ed è composta dal Direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale ed uno designato dal Consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello dirigenziale del servizio sanitario e tra professori universitari esperti in materia, anche provenienti da Paesi membri dell'Unione europea. In caso di mancata designazione da parte del Consiglio dei sanitari entro 30 giorni dalla richiesta, la designazione stessa è effettuata dalla Giunta provinciale su richiesta dell'azienda sanitaria. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. Le procedure e le modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale, sentiti i Direttori generali delle aziende sanitarie.

(8)  L'incarico attribuito, che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. L'incarico può essere revocato prima della sua scadenza per gravi motivi con provvedimento motivato del Direttore generale.

(9)  Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal Direttore generale ed è composta dal Direttore sanitario e da due esperti nella disciplina, scelti tra i dirigenti di secondo livello dirigenziale del servizio sanitario, esterni all'azienda sanitaria interessata, e tra professori universitari esperti in materia, provenienti anche da Paesi membri dell'Unione europea, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dal Consiglio dei sanitari. In caso di mancata designazione da parte del Consiglio dei sanitari entro 30 giorni dalla richiesta, la designazione stessa è effettuata dalla Giunta provinciale su richiesta dell'azienda sanitaria. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altre funzioni con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del livello dirigenziale immediatamente inferiore. Al dirigente non confermato nell'incarico spetta il trattamento economico del dirigente di primo livello.

(10)  Il conferimento d'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

(10/bis)  La composizione delle commissioni di cui ai commi 7 e 9 deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.15) 

(10/ter)  Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 10/bis, al fine di garantire l'assegnazione dell'incarico si può derogare alle norme sulla consistenza dei tre gruppi linguistici.15) 

(11)  Nel caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza, la sostituzione del dirigente di secondo livello dirigenziale è effettuata da un aiuto corresponsabile dello stesso reparto o servizio, scelto dal dirigente di secondo livello dirigenziale e nominato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria con proprio provvedimento.

(12)  Nel caso di vacanza del posto di dirigente di secondo livello dirigenziale ed in assenza del sostituto di cui al comma 11, in attesa del conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente di secondo livello dirigenziale, le relative mansioni sono assegnate con provvedimento del Direttore generale dell'azienda sanitaria ad un aiuto corresponsabile, scelto tra quelli dello stesso reparto o dello stesso servizio per un periodo massimo di otto mesi. Qualora il posto di secondo livello dirigenziale non venga coperto per carenza di candidati idonei, le mansioni superiori possono essere prorogate fino all'espletamento dei concorsi per l'accesso alla seconda dirigenza dopo l'emanazione del regolamento sui requisiti, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.

(13)  In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente di secondo livello dirigenziale da parte dell'aiuto corresponsabile non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso. Per il periodo eccedente i sessanta giorni è corrisposto un compenso commisurato alla differenza tra lo stipendio base della funzione superiore e quello della posizione di appartenenza con esclusione dello specifico trattamento economico.

(14)  Per il periodo di nomina a Direttore sanitario di un dirigente medico di secondo livello, le sue funzioni di direzione ed organizzazione della struttura di provenienza possono essere conferite ad altro medico secondo la procedura prevista dal comma 5.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 22 aprile 2009, n. 152 - Competenza e giurisdizione - sanità - conferimento incarico di dirigente medico di II livello - procedura selettiva - controversia - giurisdizione giudice ordinario - ragioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 319 del 26.10.2000 - Servizio sanitario provinciale - personale - proporzionale linguistica - dirigenti - carattere eccezionale dell'assegnazione a candidati di gruppo linguistico diverso da quello riservatario
14)
L'art. 15, comma 6, è stato abrogato dalla lettera c) dell'art. 13, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
15)
I commi 10/bis e 10/ter sono stati inseriti dall'art. 37 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
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