(1) Gli interventi di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 2 vengono disposti, sulla base del programma unitario degli interventi approvato dalla Giunta provinciale, dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa. I relativi mezzi possono essere gestiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49. 24)
(2) Qualora l'assessore accerti che le dichiarazioni rese dal richiedente ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali non siano veritiere, dispone l'esclusione della domanda, salvo che le dichiarazioni non veritiere siano da considerarsi, secondo le circostanze, irrilevanti ai fini dell'ammissione all'agevolazione o dell'entità della stessa.
(3) 25)