(1) La Giunta provinciale approva annualmente il programma degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata ripartendo i mezzi finanziari disponibili tra le categorie di interventi previste dall'articolo 2.
(2) Nel programma di interventi la Giunta provinciale determina l'utilizzazione dei fondi che rifluiscono ai singoli fondi di rotazione.
(3) Nel programma di interventi viene anche destinata l'utilizzazione del ricavato netto dalla locazione e dalla vendita delle abitazioni e degli altri immobili dell'IPES.