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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 5 (Proporzione tra consistenza e fabbisogno dei gruppi linguistici)    delibera sentenza

(1)  Le abitazioni disponibili in tutto il territorio provinciale per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 94 e i fondi per gli interventi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere C), E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3), F4), I e K, devono essere ripartiti tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, ed il fabbisogno di ciascun gruppo.

(2)  Il fabbisogno di ciascun gruppo linguistico viene determinato annualmente. Ai fini della determinazione del fabbisogno vengono considerate le domande presentate negli ultimi dieci anni, e precisamente:

  1. le domande di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero della propria prima abitazione, che hanno raggiunto non meno di 20 punti;
  2. le domande per l'assegnazione di un alloggio in locazione dell'IPES e per il sussidio casa, che hanno raggiunto non meno di 25 punti.

(3)  Non sono soggette al riparto proporzionale tra i gruppi linguistici le abitazioni assegnate a famiglie rimaste senza tetto di cui all'articolo 119.

(4)  Al fine di consentire l’osservanza dell’articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il richiedente deve produrre la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.19) 

(5)  Chi richiede un’agevolazione edilizia prevista dalla presente legge deve dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che è in possesso dei requisiti per l’ammissione all’agevolazione edilizia richiesta. Deve inoltre indicare nel modulo predisposto a tale scopo dall’amministrazione tutte le circostanze rilevanti per il calcolo del punteggio.20) 

(6)  Anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (UE) che risiedono nel territorio provinciale, svolgono un’attività lavorativa e possiedono gli altri requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie devono presentare la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici, ai sensi dell’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Qualora i richiedenti di cui sopra siano coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell’attività lavorativa.21) 

(7)  Con la deliberazione di approvazione del programma degli interventi di cui all’articolo 6 o con separato provvedimento la Giunta provinciale determina annualmente il numero delle abitazioni in locazione dell’IPES e l’entità dei mezzi da riservare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi soggiornanti, al momento della presentazione della domanda, continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e che abbiano svolto nel territorio provinciale un’attività lavorativa per almeno tre anni. Il numero delle abitazioni in locazione che può essere assegnato ai menzionati immigrati è determinato in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza numerica e il loro fabbisogno. La quota dei mezzi per l’edilizia abitativa agevolata destinati all’acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario nonché al sussidio casa è determinata secondo gli stessi criteri. Qualora si tratti di immigrati coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell’attività lavorativa triennale. Per il periodo di tempo in cui l’immigrato non sia in possesso dei requisiti del soggiorno e dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a garantire nell’ambito del rapporto di lavoro la sistemazione abitativa. Le relative modalità di attuazione e le sanzioni per il caso di contravvenzione sono determinate dalla Giunta provinciale.22) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987 - Ripartizione delle provvidenze in materia di edilizia sociale in proporzione al fabbisogno dei gruppi linguistici
19)
L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
20)
L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
21)
L'art. 5, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
22)
L'art. 5, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9. Vedi anche l'art. 1, comma 28, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
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