(1) Le agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3) ed F4) non possono essere richieste qualora per lo stesso scopo esistano agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.
(2) Chi occupi illegittimamente edifici pubblici o privati altrui al chiaro scopo di procurarsi un'abitazione, è escluso per la durata di cinque anni dagli interventi di edilizia abitativa agevolata previsti nella presente legge e dall'assegnazione in locazione di abitazioni pubbliche.