(1) È istituito presso la Ripartizione provinciale edilizia abitativa il Comitato per l'edilizia residenziale.
(2) Il Comitato per l'edilizia residenziale è composto dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa, che lo presiede, e da quattro ulteriori assessori, dei quali uno viene nominato vicepresidente.
(3) Il Comitato per l'edilizia residenziale viene costituito dalla Giunta provinciale per la durata del proprio periodo di carica.
(4) Il servizio di segreteria del Comitato per l'edilizia residenziale è svolto dall'Ufficio programmazione dell'edilizia agevolata della Provincia.
(5) Il Comitato per l’edilizia residenziale ha il compito di decidere in via definitiva i ricorsi proposti: