(1) Sono istituiti nei limiti della dotazione organica provinciale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, i ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio; i ruoli sono distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici. Il personale docente di tali ruoli viene impiegato in tutti i gradi di scuola, nonché nei corsi della formazione professionale, in corsi di sostegno linguistico per alunni la cui prima lingua non sia il tedesco, l’italiano o il ladino. Il sostegno linguistico avviene in lingua tedesca, italiana e, in caso, anche in lingua ladina.
(2) I titoli per l’accesso ai citati ruoli e le modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono determinati dalla Giunta provinciale.
(3) Le graduatorie per gli incarichi a tempo determinato per i ruoli di cui al comma 1 sono istituite a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Oltre al personale docente in possesso dei titoli determinati in base al comma 2, in sede di prima applicazione del presente articolo ha diritto all’inserimento in dette graduatorie e all’accesso alla procedura di selezione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento chi è in possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale e alla data del 31 agosto 2018 ha maturato almeno tre anni di servizio in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero presso istituzioni equivalenti.
(4) Al personale docente di cui al comma 1 è applicato lo stato giuridico ed economico del personale docente delle scuole secondarie di primo grado ai sensi della normativa vigente. Tutti i servizi prestati in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero presso istituzioni equivalenti sono riconosciuti ai fini dell’attribuzione delle indennità provinciali e dell’inquadramento economico ai sensi della normativa vigente al momento della conferma in ruolo. 21)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.