(1) Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, per l’attività di allenatore nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine, con opzione provinciale sport, sono istituiti i ruoli per il personale docente con compiti di allenatore sportivo. I ruoli sono suddivisi in categorie sulla base delle discipline sportive.
(2) Il reclutamento del personale di cui al comma 1 si effettua mediante corso-concorso selettivo di formazione. Al corso-concorso selettivo di formazione può partecipare il personale in possesso del diploma dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di un diploma specifico di allenatore. La Giunta provinciale definisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di valutazione del corso-concorso selettivo di formazione. Fino alla conclusione del corso-concorso selettivo di formazione, al personale sono conferiti, dal dirigente scolastico competente, incarichi a tempo determinato di durata annuale. In prima applicazione del presente articolo, il personale con almeno tre anni di servizio come allenatore sportivo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine viene assunto con contratto a tempo indeterminato, previo superamento di un concorso per soli titoli.
(3) Il personale di cui al comma 1 è inquadrato come il personale docente diplomato delle scuole secondarie di secondo grado. All’atto dell’inquadramento a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato sono riconosciuti, per intero, i servizi preruolo prestati in qualità di allenatore in scuole secondarie di primo e secondo grado con opzione provinciale sport.
(4) I posti per i ruoli di cui al comma 1 rientrano nella dotazione organica provinciale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.
(5) La Giunta provinciale determina ulteriori modalità per l’assunzione e l’inquadramento del personale docente con compiti di allenatore sportivo. 16)