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b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole 2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 19 (Norme transitorie)   delibera sentenza

(1)  Il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano, in servizio nell'anno scolastico 1998-1999 e 1999-2000, privo del prescritto titolo di studio, ma in possesso del diploma di maturità, che, per carenza di personale in possesso del prescritto titolo di studio, abbia svolto presso le predette scuole servizi di supplenza per almeno 18 anni scolastici, anche non continuativi, validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa allora vigente, viene assunto a tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito esame di idoneità e di abilitazione riservato, da svolgersi secondo le modalità ed i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura di posti vacanti da individuarsi con la deliberazione medesima. Per il personale femminile con prole l'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione all'esame di idoneità di cui sopra è ridotta di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti anni scolastici. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione al solo fine di consentire al predetto personale di continuare l'attività di docente in provincia di Bolzano.12) 

(2)  Per ogni anno di servizio successivo all'ottavo anno e valido per intero ai sensi del comma 1, il personale assunto in servizio ai sensi del comma 1 ha diritto ad un'integrazione dell'indennità provinciale, introdotta con il contratto collettivo provinciale 16 aprile 1998, corrispondente al 50 per cento dell'aumento di stipendio connesso con lo scatto biennale nel livello retributivo superiore dell'ottava qualifica funzionale del personale del comparto dell'amministrazione provinciale. Il relativo importo spetta dalla data di assunzione ai sensi del comma 1 e viene adeguato agli aumenti di stipendio nel predetto comparto.

(3)  L'integrazione dell'indennità provinciale prevista al comma 2 spetta senza la riduzione ivi indicata anche al personale docente in servizio nelle scuole elementari con contratto a tempo indeterminato, escluso dai benefici di cui all'articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, per ogni anno di servizio di supplenza svolto e non riconosciuto presso le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano. L'applicazione del presente comma è limitata al personale in servizio nell'anno scolastico 1998-1999 o 1999-2000 e che abbia svolto complessivamente almeno 18 anni di servizio validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa allora in vigore.

(4)  Il personale di cui al comma 1, compreso quello con almeno otto anni di servizio effettivo, può essere assunto, in alternativa all'assunzione di cui al comma 1, a tempo indeterminato o determinato presso l'amministrazione provinciale, previo superamento di apposito esame di idoneità da svolgersi secondo le modalità ed i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura di posti da individuarsi con la deliberazione medesima.

(5)  La maggiore spesa a carico del bilancio provinciale derivante dai commi 1, 2 e 3 è valutata in 414.000 euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 (cap. 31230).12) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 533 del 20.12.2002 - Sovracanoni delle derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Immissione in ruolo del personale docente della religione cattolica - Assunzione a tempo indeterminato di personale docente privo del prescritto titolo di studio e che ha svolto servizio di supplenza per almeno 18 anni
12)
L'art. 19 è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19. Con sentenza della Corte costituzionale n. 533 del 2-20 dicembre 2002, corretta con ordinanza 18 luglio 2003, n. 261, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1.
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