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b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole 2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 15 (Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento economico)

(1)  Al personale ispettivo, direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole elementari e secondarie e negli istituti d'arte della provincia di Bolzano, il servizio prestato con corrispondente qualifica funzionale nelle scuole professionali della provincia è integralmente riconosciuto ai soli fini del trattamento economico. Il riconoscimento è disposto, su richiesta dell'interessato, con decorrenza 1° aprile 1998.

(1/bis)  Gli effetti economici derivanti dal riconoscimento del servizio decorrono dal 1° aprile 1998. Il riconoscimento viene effettuato sommando all'anzianità di servizio maturata al 31 marzo 1998 l'anzianità di servizio derivante dal riconoscimento stesso.8) 

(2)  I benefici di cui al comma 1 cessano all'atto del trasferimento del personale ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento all'interessato viene ridefinito il proprio inquadramento economico depurato del predetto riconoscimento.

(3)  Al personale provinciale è riconosciuto, su richiesta ed ai sensi della vigente normativa provinciale, il complessivo servizio prestato nella corrispondente qualifica funzionale presso le scuole elementari e secondarie nella provincia di Bolzano.9) 

8)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
9)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
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