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b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole 2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 10 (Norme transitorie)

(1)  In prima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere immessi nei ruoli di cui all'articolo 2, comma 1, i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno dodici anni anche non continuativi, previo superamento di un concorso per soli titoli. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei predetti ruoli i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno cinque anni o siano in possesso del titolo di studio di "Magister" o di "baccalaureat" in teologia e possano dimostrare almeno due anni di insegnamento, previo superamento di un concorso speciale per titoli integrato da un colloquio. A tal fine sono riconosciuti gli anni di servizio prestati con il minimo annuale richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione. I docenti interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, commi 2 e 3. All'atto di immissione in ruolo, la progressione economica del personale docente di religione già inquadrato ai sensi dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, si sviluppa sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta alla data del 31 agosto 1999 nella corrispondente posizione stipendiale del grado di scuola di appartenenza.4) 

(2)  Gli ispettori per l'insegnamento della religione cattolica, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto da almeno dieci anni le relative funzioni, sono confermati con incarico a tempo indeterminato, previo parere favorevole del Sovrintendente scolastico o dell'Intendente scolastico competente.

4)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e successivamente modificato dagli artt. 19 e 38 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11. Con sentenza n. 533 del 2-20 dicembre 2002 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1.
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