(1) La Provincia di Bolzano è autorizzata, in base alle disposizioni della presente legge ed attraverso specifiche misure di incentivazione, a garantire la stabilità e lo sviluppo dell'agricoltura, rappresentata in misura equivalente dalle forme di impresa agricola a tempo pieno, a tempo parziale ed accessorie.
(2) Incentivazioni possono essere concesse solamente qualora:
(3) Nella concessione di incentivazioni vanno presi in considerazione:
(4) La modalità e la misura dell'incentivazione devono essere stabilite in modo che con i mezzi finanziari il più possibile funzionali, efficaci ed economici possa essere ottenuto il risultato più ampio e soddisfacente possibile.
(5) Qualora le misure da incentivare necessitino di un'autorizzazione ufficiale, l'incentivazione può essere concessa solamente dopo l'entrata in vigore di tale autorizzazione.