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h) LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 61)
Ordinamento dell'apprendistato

1)
Pubblicata nel B.U. 22 aprile 1997, n. 19.

Art. 1-21.   2)

2)
Abrogati dall'art. 27 della L.P. 20 marzo 2006, n. 2.

Art. 22 (Concessione per revisioni periodiche dei veicoli a motore)

(1) La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere rilasciata anche ad imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane di cui agli articoli 7 e seguenti della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, ed iscritte in tutte e quattro le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, purché i titolari delle stesse oltre a possedere i requisiti personali di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, posseggano anche il requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

(2) Il requisito professionale previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 può essere posseduto anche solamente dal responsabile tecnico nominato ai sensi di legge, il quale dovrà possedere anche i requisiti personali di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Anche nel caso di consorzi tra imprese artigiane, le cui officine assieme coprano tutte e quattro le sezioni del citato registro degli esercenti attività di autoriparazione, è sufficiente che sia il responsabile tecnico a possedere il requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del citato ruolo degli artigiani qualificati, oltre naturalmente ai requisiti personali richiesti dall'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 3)

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese industriali e relativi consorzi, purché esercenti attività di autoriparazioni. 4)

3)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 42 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
4)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 38 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[Art. 22/bis (Riorganizzazione delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate)  delibera sentenza

(1) Al fine di completare e ottimizzare l’organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia può autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere il prescritto controllo tecnico, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’individuazione delle imprese in possesso delle attrezzature, delle esperienze e conoscenze tecniche richieste per garantire un’elevata qualità del controllo tecnico in conformità alla normativa dell’Unione europea e alle vigenti prescrizioni tecniche, subordinando l’autorizzazione di cui al comma 1 ad una formazione specifica ed un esame di idoneità del responsabile preposto al controllo tecnico.

(3) La ripartizione provinciale competente in materia provvede a periodiche ispezioni del controllo tecnico autorizzato, revocando immediatamente l’autorizzazione qualora vengano a mancare le condizioni per garantire la dovuta qualità del controllo tecnico.] 5)6)

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione delgi enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate
5)
L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
6)
L'art. 22/bis, così come introdotto dall'art. 34, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77.

Art. 22/ter (Formazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose)

(1) Gli enti con sede in provincia di Bolzano che abbiano ottenuto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 ottobre 2009 l’autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose ai sensi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 ottobre 2009, possono svolgere i predetti corsi dimostrando di avvalersi quali insegnati delle seguenti figure professionali:

  1. insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni;
  2. istruttore di guida in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni;
  3. medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. Sotto la supervisione di un medico, tra cui sarà privilegiato un medico specialista in medicina d’urgenza o in medicina del lavoro, possono effettuare l’attività formativa anche i seguenti referenti:
    1. infermieri diplomati/infermiere diplomate, tra i quali/le quali saranno privilegiati/privilegiate coloro che svolgono la loro attività nel settore del Pronto Soccorso e dei servizi sanitari di emergenza;
    2. formatori/formatrici del Pronto Soccorso, che abbiano completato il programma formativo di grado B quale infermiere/infermiera professionale o volontario/volontaria nel settore dell’emergenza;
  4. esperto in materia di organizzazione aziendale, con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto o in settori collegati all’autotrasporto, che abbia maturato almeno tre anni di esperienza. Sono equiparati all’esperto di organizzazione aziendale:
    1. gli insegnanti di teoria di cui alla lettera a) che abbiano conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione per l’autotrasporto di persone e di cose;
    2. soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto.

(2) Gli enti di cui al comma 1 che svolgono esclusivamente la parte teorica dei corsi di formazione iniziale o periodica non hanno l’obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida di cui al comma 1, lettera b). 7)

7)
L'art. 22/ter è stato inserito dall'art. 40, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 23 8)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)
Abrogato dall'art. 27 della L.P. 20 marzo 2006, n. 2.
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