In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale7 aprile 1997, n. 51)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1997, n. 33.

Art. 1 (Definizione)  

(1)  Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge:

  1. gli edifici situati in alta montagna e di difficile accesso, sufficientemente attrezzati per il ricovero e il pernottamento degli alpinisti ed escursionisti;
  2. gli edifici che, oltre a possedere le caratteristiche di cui alla lettera a), dispongano di un'attrezzatura per un comodo pernottamento o anche per brevi soggiorni.

(2)  Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico.

(3)  Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici dotati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destinato al pernottamento e di un locale destinato all'alloggio del gestore. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi igienico-sanitari e di regola devono disporre di un locale di fortuna sempre aperto durante il periodo di chiusura.

(4)  I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella relativa zona, assolvendo così una funzione essenziale di interesse pubblico.