(1) 56) 57)
(2) Per il periodo di programmazione 2007- 2013, nel caso di progetti approvati e regolarmente documentati ma non certificati, in quanto risultati non strettamente aderenti alle condizioni di ammissibilità o agli obiettivi dei programmi operativi dei fondi strutturali, la Giunta provinciale è autorizzata a disporne il finanziamento a carico del bilancio provinciale, a condizione che le attività siano state realizzate nel rispetto delle leggi, integralmente, in modo corretto e risultino di evidente interesse pubblico. 58)