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g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 41)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 marzo 1997, n. 13.

Art. 19 (Interventi)       delibera sentenza

(1)  Al fine di valorizzare la produzione provinciale di tutti i settori economici all'interno ed all'esterno del mercato comune europeo, allo scopo di ampliare i mercati di sbocco e di raggiungere dimensioni produttive ottimali, la Provincia promuove le seguenti iniziative:

  1. studi, ricerche e consulenze rivolte all'acquisizione di informazioni utili alla conoscenza e alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo;
  2. realizzazione e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva all'interno ed esterno del mercato comune europeo;
  3. l'assicurazione di crediti all'esportazione limitatamente ai rischi;
  4. riassicurazione per le assicurazioni di crediti per le esportazioni fino a un valore di 10 milioni di euro; 48)
  5. concessione di incentivi per un ammontare di 2.000.000 di euro all'anno a sostegno delle aziende con sede in Alto Adige, che sono fornitrici di prodotti destinati all'esportazione;49)
  6. altre iniziative idonee ad incrementare la quota delle esportazioni. 50)

(2)  La Provincia può realizzare direttamente o per il tramite di società controllate o organismi appositamente incaricati le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e d), e rimborsare loro le spese sostenute. 51)

(3) A copertura del rischio connesso con la riassicurazione di cui alla lettera d) del comma 1, viene accantonato su un apposito capitolo del bilancio provinciale l’intero importo della riassicurazione prevista. L’importo accantonato può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. 52)

massimeDelibera 29 dicembre 2023, n. 1175 - Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese (2024 – 2026)
massimeDelibera N. 307 del 04.02.2008 - Legge provinicale 11 agosto 1998, n. 9 art. 21-bis "Applicazione dell'impsta regionale sulle attività produttive" - disposizioni di cui al comma 6- sexies
48)
La lettera d) dell'art. 19, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 29, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi così modificata dall'art. 26, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
49)
La lettera e) dell'art. 19, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 29, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
50)
La lettera f) dell'art. 19, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 49, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
51)
L'art. 19, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 29, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
52)
L'art. 19, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 29, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, poi sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8, e dall'art. 26, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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