(1) Al fine di valorizzare la produzione provinciale di tutti i settori economici all'interno ed all'esterno del mercato comune europeo, allo scopo di ampliare i mercati di sbocco e di raggiungere dimensioni produttive ottimali, la Provincia promuove le seguenti iniziative:
(2) La Provincia può realizzare direttamente o per il tramite di società controllate o organismi appositamente incaricati le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e d), e rimborsare loro le spese sostenute. 51)
(3) A copertura del rischio connesso con la riassicurazione di cui alla lettera d) del comma 1, viene accantonato su un apposito capitolo del bilancio provinciale l’intero importo della riassicurazione prevista. L’importo accantonato può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. 52)