(1) La Provincia promuove le seguenti iniziative di formazione, di consulenza e diffusione di conoscenza:
(2) Possono essere favorite in modo prioritario le iniziative realizzate in collaborazione con enti qualificati alla promozione economica, le associazioni di categoria o le loro organizzazioni, oppure realizzate e utilizzate da più imprese.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a realizzare direttamente le iniziative di cui al comma 1.