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g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 41)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 marzo 1997, n. 13.

Art. 11 (Interventi)    delibera sentenza

(1)  La Provincia promuove le seguenti iniziative di formazione, di consulenza e diffusione di conoscenza:

  1. formazione ed aggiornamento di personale dirigente e di esperti ad alta qualifica;
  2. acquisizione di conoscenze tecnologiche e di informazione di mercato a mezzo di servizi o di consulenze, offerte da strutture di ricerca, Università o strutture di consulenza;
  3. riqualificazione ed aggiornamento del personale come misura di adeguamento alle mutate esigenze tecnologiche e di mercato;
  4. consulenza mirata per l'istituzione di joint-ventures fra imprese in provincia di Bolzano e imprese al di fuori della stessa;
  5. consulenze, perizie, progetti e riqualificazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro, della prevenzione di infortuni sul lavoro e dell'energia;
  6. tirocini effettuati presso aziende con sede in provincia di Bolzano;
  7. consulenze preliminari circa la brevettabilità di marchi e prodotti aziendali;
  8. sportelli di consulenza e trasferimento tecnologico;
  9. rilevazioni, studi e ricerche;
  10. formazione e aggiornamento del genere sottorappresentato nei livelli dirigenziali, nonché formazione e aggiornamento per chi rientri al lavoro dopo un’interruzione dovuta a obblighi familiari;32)
  11. introduzione di forme di organizzazione e di modelli d’orario lavorativo flessibili, e particolarmente di posti di lavoro a tempo parziale per persone con obblighi familiari, nonché di servizi di custodia e assistenza per bambini, organizzati dalle aziende;32)
  12. ottenimento della certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro oppure fruizione di altre prestazioni di consulenza riguardanti la promozione della compatibilità fra famiglia e professione o la promozione del genere sottorappresentato.32)

(2)  Possono essere favorite in modo prioritario le iniziative realizzate in collaborazione con enti qualificati alla promozione economica, le associazioni di categoria o le loro organizzazioni, oppure realizzate e utilizzate da più imprese.

(3)  La Giunta provinciale è autorizzata a realizzare direttamente le iniziative di cui al comma 1.

massimeDelibera 2 febbraio 2024, n. 20 - Interventi per la promozione dei servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze (2024-2026)
32)
Le lettere j), k) e l) dell'art. 16, comma 1, sono state aggiunte dall'art. 16, comma 4, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
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