(1) La promozione avviene tramite la concessione di aiuti nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato in vigore. Gli aiuti possono prendere le forme di seguito elencate oppure combinazioni delle stesse:
(2) Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate ai sensi della normativa dell'Unione Europea possono essere concesse agevolazioni fino al 15 per cento oltre la misura massima prevista nei capi successivi, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, concernente "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", e notificati all'Unione europea. 7)
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