In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 81)2)
Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1996, n. 20.
2)
Vedi l'art. 20, comma 1, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 1/ter (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine)

(1) La Provincia, nell’intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscano la conciliabilità di famiglia e lavoro, può concedere alle imprese, alle loro associazioni, nonché ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per spese inerenti alla gestione di servizi di microstruttura e diurni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1/bis, messi a disposizione delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori direttamente all’interno dei luoghi di lavoro, o mediante l’acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.

(2) La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, fermo restando che le imprese e le loro associazioni, nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo possono far partecipare ai costi le famiglie utenti dei servizi nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo.

(3) Per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, le imprese, le loro associazioni o gli enti pubblici e privati interessati ad attivare tali servizi per i propri collaboratori e collaboratrici stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia.

(4) Le microstrutture aziendali per bambini e bambine di età compresa tra tre mesi e tre anni devono rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento determinate con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 1/bis, comma 4.

(5) Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi diurni aziendali. 7)

7)
L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActiona) Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26
ActionActionb) Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
ActionActionc) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
ActionActionAssistenza domiciliare per l'infanzia
ActionAction Art. 1 (Assistenza domiciliare per l'infanzia)
ActionAction Art. 1/bis (Microstrutture e servizi diurni)    
ActionAction Art. 1/ter (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine)
ActionAction Art. 2 (Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia)
ActionActionOrdinamento dell'istituto provinciale di assistenza all'infanzia
ActionActionNorme concernenti gli asili nido
ActionActionnorme transitorie e finali
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2008, n. 10
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico