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b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 241) 2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 3 (Composizione)   

(1)  Il Consiglio scolastico provinciale si articola in un'assemblea plenaria e in tre sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico.

(2)  L'assemblea plenaria è composta da:

  1. gli assessori provinciali competenti in materia, o loro delegati;
  2. il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici, o loro delegati;
  3. sette rappresentanti del personale ispettivo e direttivo delle scuole pubbliche, eletti dalle corrispondenti categorie, assicurandosi la rappresentanza dei diversi gradi di scuola;
  4. ventisette rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole pubbliche, eletti dal corrispondente personale, assicurandosi la rappresentanza dei diversi gradi di scuola e riservandosi due seggi al personale insegnante di seconda lingua;
  5. un rappresentante eletto del personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati;
  6. un rappresentante eletto del personale amministrativo in servizio presso le scuole pubbliche;
  7. sette rappresentanti eletti dei genitori degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie;
  8. cinque rappresentanti eletti degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;
  9. un docente di religione designato dall'Ordinariato diocesano;
  10. un docente della formazione professionale;
  11. due rappresentanti dei comuni;
  12. un rappresentante del mondo dell'economia ed uno del mondo del lavoro;
  13. un docente delle scuole paritarie; 4)
  14. un rappresentante della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano; 5)
  15. un rappresentante dei convitti dell'Alto Adige. 5) 

(3)  La composizione dell’assemblea plenaria deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 19, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale con la quale sono indette le elezioni, fatta salva la seguente rappresentanza per le scuole delle località ladine: un rappresentante degli insegnanti di scuola primaria, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante dei dirigenti scolastici, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni. 6) 

(4)  Le singole sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico sono costituite dalle medesime categorie rappresentate nell’assemblea plenaria ai sensi del comma 2. Qualora nell’assemblea plenaria non sia presente almeno un rappresentante delle varie categorie per le scuole del corrispondente gruppo linguistico, la relativa sezione è integrata da un rappresentante della categoria mancante, eletto o designato con le modalità previste per la rispettiva categoria.7)

(5)  L'integrazione di cui al comma 4 si applica altresì per le sole categorie di cui al comma 2, lettere c) e d), al fine di assicurare la presenza in ciascuna sezione di rappresentanti del personale ispettivo e direttivo nonché docente dei diversi gradi di scuola materna, di istruzione elementare e secondaria.

(6)  I membri integrati ai sensi dei commi 4 e 5 sono considerati membri effettivi della rispettiva sezione del Consiglio scolastico provinciale.

(7)  I membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che svolgono il loro servizio nella provincia di Bolzano, partecipano alle sedute del Consiglio scolastico provinciale con funzione consultiva.

(8)  Qualora vengano trattate tematiche di natura pedagogico-didattica ed in particolare argomenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) ed f), alle riunioni dell'assemblea plenaria e delle rispettive sezioni del Consiglio scolastico provinciale è invitato, con funzioni consultive, un rappresentante dell'istituto pedagogico del rispettivo gruppo linguistico.

4)
La lettera m) è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
5)
Le lettere n) e o) sono state aggiungte dall'art. 1, comma 3, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
6)
L'art. 3, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2, e successivamente dall'art. 2, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
7)
L'art. 3, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
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